CANALE WHISTLEBLOWING
Cos’è il whistleblowing
Con il D.Lgs. n. 24/2023, il legislatore italiano ha recepito i principi comunitari espressi nella direttiva (UE) 2019/1937 che ha introdotto una serie di norme comuni finalizzate a garantire un adeguato livello di protezione ai whistleblowers pubblici e privati, nell’intento di uniformare le normative degli Stati membri.

Facendo una panoramica sul whistleblowing e ripercorrendo le origini, è possibile risalire alla seconda metà dell’800, negli Stati Uniti d’America, quando con il False Claims Act (c.d. Lincoln Law) hanno introdotto similari strumenti di protezione, culminati nell’adozione del Whistleblower Protection Act nel 1989.
Facendo un passo avanti, nel 1998 il Regno Unito ha adottato il Public Interest Disclosure Act (c.d. P.I.D.A.).
L’ordinamento nazionale ha sancito la L. n. 116/2009 e la L. n. 190/2012, relative alla lotta alla corruzione nel settore Pubblico e all’art. 6 comma 2 bis e ss. del D. Lgs. n. 231/2001 nel settore privato. Arrivando ad oggi, il decreto n. 24 è entrato in vigore dal 15 luglio 2023, con una deroga parziale di efficacia limitatamente ai soli soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, fino a 249, per i quali l’obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna decorrere dal 17 dicembre 2023.

L’istituto del whistleblowing è, quindi, uno strumento giuridico finalizzato alla tutela dei lavoratori che segnalano illeciti o attività fraudolente svolte all’interno della struttura di appartenenza, ai soggetti incaricati (es. ANAC o Autorità giudiziarie) e il D.Lgs. n. 24/2023 rafforza le regole esistenti, ampliandone la portata. In ambito nazionale, difatti, la materia era disciplinata dal D.Lgs. n. 165/2001 (settore pubblico), e dal D.Lgs. n. 231/2001 (settore privato) in materia di prevenzione dei crimini d’impresa e dalla L. 179/2017.

Il D.Lgs. n. 24/2023, superando la precedente stratificazione normativa, interviene sull’intera disciplina dei canali di segnalazione e intensifica le tutele riconosciute ai segnalanti; amplia la platea dei destinatari degli obblighi, declinando ulteriori condotte potenzialmente illecite meritevoli di segnalazione e delinea i profili sanzionatori delle violazioni e dei comportamenti, anche ritorsivi. I canali che il datore di lavoro o ente è tenuto a mettere a disposizione dei potenziali segnalatori (whistleblowers) devono garantire, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità whistleblower, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione stessa e della relativa documentazione.
Ciononostante, gli obblighi non si limitano all’adozione di un canale interno; l’azienda deve infatti garantire il segnalante dalle eventuali ritorsioni che potrebbe subire a seguito della segnalazione. Come previsto espressamente dall’art. 17, comma 2 del decreto in esame, nell’ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l’accertamento dei comportamenti, atti o omissioni ritenuti ritorsivi, si presume che gli stessi siano stati attuati a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile.
Si tratta, quindi, di una presunzione legale relativa che impone al datore di lavoro ovvero all’ente, di provare che tali condotte siano estranee alla segnalazione. Il comma 4 del medesimo articolo declina un elenco di condotte ritenute presumibilmente ritorsive, tra cui, ad esempio, il licenziamento, la variazione del luogo di lavoro, il mancato rinnovo di un contratto a termine ovvero il mutamento di mansioni.
La gestione delle comunicazioni di ritorsioni, nel settore pubblico e nel settore privato, compete ad ANAC che può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato della funzione pubblica e dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

In modo innovativo rispetto al passato, tra i soggetti privati, il decreto in argomento individua i destinatari sulla base di diversi criteri relativi alla forza aziendale, allo svolgimento di attività in settori disciplinati dal diritto europeo ovvero in base all’adozione o meno dei modelli organizzativi e di gestione previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 (protocolli che regolano la struttura aziendale e la gestione dei suoi processi allo scopo di ridurre il rischio di commissione di illeciti penali, consentendo alle imprese di ridurre il rischio di essere chiamate a rispondere per uno dei reati sanzionabili, tra cui anche quelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro).
Canali di segnalazione
L’obbligo si sostanzia nell’adozione di una piattaforma di segnalazione sicura, che tuteli la riservatezza dell’identità e i dati personali dei denuncianti. Le imprese dovranno gestire le segnalazioni tramite software che utilizzano sistemi crittografici, adeguati a garantire la riservatezza dell’identità del segnalante, della persona coinvolta e del contenuto della segnalazione. Il trattamento dei dati personali e la documentazione relativa alle segnalazioni dovranno essere gestiti rispettando le regole e i principi contenuti nel GDPR. Si sottolinea che il legislatore incoraggia l’adozione di canali interni, ritenuti più prossimi ai fatti oggetto di segnalazione.
Canali di segnalazione previsti dalla normativa:
  • Canali interni (soggetti pubblici e privati)
  • Canale esterno presso ANAC
  • Divulgazione pubblica
  • Denuncia all’Autorità giudiziaria
Contenuto delle segnalazioni
Le violazioni oggetto di segnalazione possono consistere in comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’organizzazione privata, tra cui:
  • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  • condotte illecite ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 o violazione dei modelli organizzativi e gestionali previsti dallo stesso decreto;
  • illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’UE o nazionali indicati nello specifico allegato al decreto o nell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, nei settori degli appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell’ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti mancini e salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione die consumatori, tutela della privacy e delle reti e sistemi informativi;
  • atti od omissioni che ledono interessi finanziari dell’UE;
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
  • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni UE nei settori richiamati dal decreto.
Occorre precisare che le informazioni sulle segnalazioni possono riguardare anche le violazioni non ancora commesse che il segnalante, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti (art. 2, comma 1, lett. b)); al contrario, esse non devono essere riconducibili a rimostranze personali o richieste di interventi in merito ai rapporti che intercorrono con colleghi e superiori (screzi, lamentele, etc.). Sono infatti esclusi dall’applicazione della normativa in esame, i casi in cui il denunciante abbia un interesse personale e la denuncia abbia esclusiva attinenza con il proprio rapporto di lavoro.
Cosa non può essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia(D.Lgs. n. 24/2023, art. 1, comma 2)
  • Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.
  • Le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto.
  • Le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea